
» ANALISI STORIOGRAFICA – raccolta di informazioni
relativi ad eventi bellici sul sito di progetto
» ANALISI STRUMENTALE – elaborazione ed esecuzione di
un piano di caratterizzazione geofisica del sito di
progetto
» PROGETTO PRELIMINARE – elaborazione di relazione
con descrizione metodologie di messa in sicurezza
previsti da normativa vigente
» PROGETTO DEFINITIVO – descrizione e definizione
dettagliata degli interventi di messa in sicurezza
previsti [ piano di bonifica bellica ]
» PROGETTO ESECUTIVO – approvazione del progetto
definitivo a cura dell’Autorità Militare competente
in sede di rilascio Nulla Osta di autorizzazione
CONTATTI DI RIFERIMENTO
SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE SAS
Sede legale ed amministrativa
Via A. Dal Pozzo 12, 35128 PADOVA
Tel 049.8070473 - Fax 049.6456570
info@snbsrl.it - braggion@snbsrl.it
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Dal punto di vista della legislazione vigente in materia di sicurezza (T.U.S. Dlgs 81/2008)
l’ente pubblico o la stazione appaltante o il proprietario di una determinata area devono
procedere ad una valutazione preventiva dei rischi residuali relativi ad una determinata
lavorazione od ad un determinato intervento. Uno dei rischi residui di un’area progettuale
oggetto di futuro intervento, spesso di natura invasiva sul piano campagna originario, è il
rischio derivante dall’interferenza prodotta dalla potenziale presenza di ordigni esplosivi
residuati bellici interrati.
Un obbligo associato ad una responsabilità diretta sorge inequivocabilmente anche a carico
dei progettisti, ingegneri ed architetti, derivante dalla mancata previsione di una specifica
voce della tariffa professionale o dalla mancata diligenza nella predisposizione progettuale
o dalla relativa mancanza di previsione espressa di tali attività in sede di progetto
preliminare.
Armonizzando la legislazione e le normative vigenti in territorio nazionale, al fine di
definire l’ambito soggettivo della responsabilità diretta od indiretta, il processo
decisionale per la corretta analisi, valutazione del rischio bellico e messa in sicurezza del
sito di intervento, si sviluppa attraverso le seguenti attività, non ecessariamente
consequenziali:
a) analisi storiografica - un’ adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che
il terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere bellico
rappresenta condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo
dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto
stesso, in quanto trattasi di causa imprevedibile.
b) analisi obbiettiva strumentale - ad ulteriore consolidamento dei profili di imputabilità
delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause
imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova l’esecuzione di verifiche
preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento,
possibilmente a partire dalla verifica del piano campagna vegetale originario,
documentate in apposito verbale (rapporto o relazione tecnica di attività) come elemento
di possibile ulteriore prova della correttezza dell’operato delle parti in termini di
responsabilità.
c) bonifica ordigni bellici – ovviamente per quei territori che sono stati interessati da azioni
militari terrestri od aeree documentate, per i quali, in assenza di significativi interventi di
antropizzazione, non poteva escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi” si deve
procedere con ’intervento di antropizzazione (messa in sicurezza convenzionale) previsto
da normativa vigente, al fine di garantire il completo disinquinamento mediante la totale
eliminazione di eventuali ordigni residuati bellici presenti in una determinata area.
Tale attività è rappresentato dalla bonifica precauzionale da ordigni bellici autorizzata,
normativata, diretta e collaudata dal Ministero della Difesa
– Reparto Infrastrutture Ufficio
Genio Militare, competente per territorio.
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