» ANALISI STORIOGRAFICA – raccolta di informazioni relativi ad eventi bellici sul sito di progetto
» ANALISI STRUMENTALE – elaborazione ed esecuzione di un piano di caratterizzazione geofisica del sito di progetto
» PROGETTO PRELIMINARE – elaborazione di relazione con descrizione metodologie di messa in sicurezza previsti da normativa vigente
» PROGETTO DEFINITIVO – descrizione e definizione dettagliata degli interventi di messa in sicurezza previsti [ piano di bonifica bellica ]
» PROGETTO ESECUTIVO – approvazione del progetto definitivo a cura dell’Autorità Militare competente in sede di rilascio Nulla Osta di autorizzazione


CONTATTI DI RIFERIMENTO


SNB SOCIETA' NORD BONIFICHE SAS
Sede legale ed amministrativa
Via A. Dal Pozzo 12, 35128 PADOVA
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Dal punto di vista della legislazione vigente in materia di sicurezza (T.U.S. Dlgs 81/2008) l’ente pubblico o la stazione appaltante o il proprietario di una determinata area devono procedere ad una valutazione preventiva dei rischi residuali relativi ad una determinata lavorazione od ad un determinato intervento. Uno dei rischi residui di un’area progettuale oggetto di futuro intervento, spesso di natura invasiva sul piano campagna originario, è il rischio derivante dall’interferenza prodotta dalla potenziale presenza di ordigni esplosivi residuati bellici interrati.
Un obbligo associato ad una responsabilità diretta sorge inequivocabilmente anche a carico dei progettisti, ingegneri ed architetti, derivante dalla mancata previsione di una specifica voce della tariffa professionale o dalla mancata diligenza nella predisposizione progettuale o dalla relativa mancanza di previsione espressa di tali attività in sede di progetto preliminare.
Armonizzando la legislazione e le normative vigenti in territorio nazionale, al fine di definire l’ambito soggettivo della responsabilità diretta od indiretta, il processo decisionale per la corretta analisi, valutazione del rischio bellico e messa in sicurezza del sito di intervento, si sviluppa attraverso le seguenti attività, non ecessariamente consequenziali:
a) analisi storiografica - un’ adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi di carattere bellico rappresenta condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto
stesso, in quanto trattasi di causa imprevedibile.
b) analisi obbiettiva strumentale - ad ulteriore consolidamento dei profili di imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento, possibilmente a partire dalla verifica del piano campagna vegetale originario, documentate in apposito verbale (rapporto o relazione tecnica di attività) come elemento di possibile ulteriore prova della correttezza dell’operato delle parti in termini di responsabilità.
c) bonifica ordigni bellici – ovviamente per quei territori che sono stati interessati da azioni militari terrestri od aeree documentate, per i quali, in assenza di significativi interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi” si deve procedere con ’intervento di antropizzazione (messa in sicurezza convenzionale) previsto da normativa vigente, al fine di garantire il completo disinquinamento mediante la totale
eliminazione di eventuali ordigni residuati bellici presenti in una determinata area.
Tale attività è rappresentato dalla bonifica precauzionale da ordigni bellici autorizzata, normativata, diretta e collaudata dal Ministero della Difesa
– Reparto Infrastrutture Ufficio Genio Militare, competente per territorio.





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