Nuovo Codice Appalti 2016

Anticipiamo le principali modifiche inserite nel nuovo codice appalti in versione 2016. Freno al massimo ribasso. Limiti fortissimi all’appalto integrato. E gare fatte, di norma, sul progetto esecutivo. Letta con la lente di professionisti, la riforma degli appalti che sta nascendo in queste ore al Senato è una piccola rivoluzione, votata all’apertura del mercato della progettazione nei lavori pubblici e alla valorizzazione dei progetti. Spunti che potrebbe prendere ancora più tono se fosse precisata un’indicazione sulla quale, almeno per ora, il Ddl delega dice davvero poco: i requisiti per l’accesso alle gare per i servizi di progettazione. Il passaggio chiave sulla materia della progettazione è la lettera q) del disegno di legge, in base a un emendamento depositato dai relatori. Qui si affronta, in primo luogo, la questione dell’appalto integrato. Il ricorso all’affidamento di progettazione ed esecuzione in una soluzione unica va limitato “ai casi in cui l’appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell’importo totale dei lavori”.

Gare solo sull’esecutivo. Quindi, di norma la progettazione andrà fatta prima della gara per i lavori. Tanto che, di regola, la delega prevede la messa a gara del progetto esecutivo. Questi principi, almeno in teoria, dovrebbero produrre l’effetto combinato di aprire il mercato dei servizi per i professionisti: scende il numero elaborati dalle imprese e aumentano le opportunità perché le stazioni appaltanti, nell’impossibilità di farsi tutto in casa, dovranno investire più risorse in bandi.

Stop al massimo ribasso. E qui arriva un altro punto importante: questi bandi non potranno essere costruiti al risparmio. La fase progettuale, secondo la riforma, deve essere valorizzata, promuovendola con lo scopo di migliorare la qualità architettonica. Quindi, la riforma prevede l’esclusione “del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta”. Una norma che specifica quello che altrove viene stabilito dal Ddl: negli appalti ad alta intensità di manodopera bisogna sempre usare l’offerta economicamente più vantaggiosa. E questo vale anche per la progettazione. Finisce, così, la storia dei bandi di progettazione affidati con ribassi record.

Il punto interrogativo dei requisiti. Resta, per adesso, soprattutto un punto in sospeso. Oggi l’accesso alle gare di progettazione è limitato da una serie di requisiti parecchio stringenti, fissati dal Regolamento appalti, in materia di fatturato e dipendenti degli studi. I Consigli nazionali di architetti, ingegneri e geometri si battono da anni per ottenere un taglio di questi requisiti. La riforma non dice nulla di preciso sul tema. Anche se, tra i primi criteri, è previsto il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive”. Quindi, il nuovo Codice non potrebbe introdurre requisiti restrittivi per i professionisti. Almeno in teoria.

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Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014

Augurando a tutti buona fine ed inizio anno nuovo, pubblichiamo breve nota relativa all’approvazione del “Decreto Salva Italia”. Dopo un travagliato iter parlamentare è sbarcata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Sblocca Italia. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta di martedì 11 novembre (S.O. n. 85 allegato alla Gazzetta n. 262). Il Dl 133/2014 (varato dal Governo il 29 agosto e andato in Gazzetta il 12 settembre) è stato convertito in legge dopo aver subito parecchie modifiche durante il passaggio in Parlamento. Le correzioni sono state peraltro tutte concentrate alla Camera, mentre il Senato è stato costretto a una approvazione senza correzioni per non rischiare la decadenza del provvedimento. Non tutte le modifiche apportate in prima battuta a Montecitorio hanno avuto via libera. La commissione Ambiente ha dovuto fare marcia indietro su molti punti accogliendo ben 50 emendamenti della commissione Bilancio, su misure bloccate dalla Ragioneria per problemi di copertura. In ogni caso le modifiche apportate alla Camera sono state oltre 200 rispetto al testo originario del decreto. Sono rimasti inalterati alcuni pilastri del provvedimento, come il finanziamento di 3,9 miliardi per l’accelerazione di una serie di cantieri di grandi opere, le deroghe per gli appalti sottosoglia legati per difesa del suolo, scuole, antisismica e beni culturali, le semplificazioni in materia di edilizia, con inoltre il recupero della scelta di andare verso un regolamento edilizio standard valido per tutti i comuni italiani. Più di un ritocco alla norma sull’accorpamento e proroga delle concessioni autostradali che saranno soggette a un iter più formale, rispetto alla corsia preferenziale disegnata dal Governo. Confermati con qualche correzione gli sgravi Irpef per l’acquisto delle case in affitto, le misure per favorire il completamento elle incompiute, le norme di accelerazione per le bonifiche, con la nascita di un nuovo modello-Bagnoli. E poi ancora, le norme Salva – Genova (ricorsi al Tar e incolumità pubblica), l’obbligo di predisporre i nuovi edifici agli impianti a banda larga da luglio 2015, la “legge obiettivo” per i termovalorizzatori, la “sterzata” sulla gestione dei servizi idrici, la scelta di riordinare (si spera in via definitiva) la disciplina delle terre da scavo.

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Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

Il 9 settembre 2014 è stato pubblicato il nuovo Decreto Interministeriale con titolo”Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del Piano di sicurezza sostitutivo (PSS). Con il nuovo decreto, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014. Ecco il link ove scaricabile il testo integrale :http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140912_20140909_DI.aspx

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Decreto Ambiente 2014

In visione le principali novità previste dal nuovo testo del decreto ambientale 2014, in fase di approvazione alla Camera.

Edilizia scolastica (articolo 16) - Per l’ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica è in arrivo un’opportunità in più. Una quota del fondo Kyoto pari a 350 milioni di euro verrà infatti dirottata sul capitolo scuole e università per finanziare interventi di efficientamento energetico. A prevederlo è l’articolo 16 della bozza di decreto. Le risorse (che fanno capo al fondo gestito da Cassa depositi e prestiti) potranno essere utilizzate da «soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e universitaria» per interventi finalizzati all’incremento dell’offerta energetica. L’agevolazione è consistente perché l’interesse per 20 anni è fissato allo 0,25%, pari alla metà dell’attuale tasso per gli investimenti finanziati con il fondo Kyoto (fissato allo 0,50% dal decreto Economia del 17 novembre 2009). Ma soprattutto, Comuni e Province potranno accendere i nuovi mutui derogando ai pesanti vincoli imposti agli enti locali i specificati dall’articolo 204 del Tuel, sul rapporto tra vecchi e nuovi mutui. In alternativa allo strumento del mutuo, sarà possibile utilizzare anche lo strumento del fondo immobiliare. In questo caso, però, occorre che sia dimostrata «la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento». Il finanziamento può avere una durata massima di 20 anni e il finanziamento potrà arrivare fino a un milione di euro «per interventi relativi esclusivamente agli impianti» e fino a due milioni di euro «per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro». Il finanziamento potrà avere una durata massima di 10 anni nel caso di interventi «relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione». In questo caso, l’importo del finanziamento non potrà superare i cinquecentomila euro. L’ottenimento delle risorse è subordinato a una «diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica». Inoltre, gli interventi devono consentire di raggiungere «un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni». Non mancano misure attuative: servirà un decreto Ambiente-Sviluppo economico-Economia per individuare «criteri e modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato» oltre alle «caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare (…) al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica». Infine il testo precisa che «il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione».

Dissesto idrogeologico (articolo 17) - Resta confermato in tutti i dettagli, invece, il pacchetto che prevede novità sul fronte del dissesto idrogeologico. In base alla bozza di decreto i governatori vengono automaticamente nominati commissari straordinari, allo scopo di attuare gli accordi di programma sottoscritti da ministero dell’Ambiente e Regioni per spendere i fondi assegnati dall’esecutivo negli ultimi anni al contrasto del dissesto idrogeologico. I governatori, nel giro di quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, diventano titolari della relativa contabilità speciale. Con la cancellazione degli attuali commissari si ottiene un risparmio di due milioni di euro. Per la progettazione, l’affidamenti dei lavori e tutte le altre attività i governatori potranno appoggiarsi agli uffici tecnici dei Comuni, dei provveditorati e dell’Anas. Al commissario viene attribuito il potere di approvazione e autorizzazione dei progetti: la sua parola potrà sostituire «tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento». Arrivando a poter modificare la strumentazione urbanistica vigente. Con una eccezione, introdotta nella versione finale del testo; vengono fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del codice dei Beni culturali legati al relativo Codice. Gli interventi viaggeranno su due binari. Le risorse stanziate entro il 31 dicembre del 2013 dovranno essere spese, in base all’ultima legge di stabilità, entro la fine del 2014. Tutto quello che invece, sarà impegnato entro il 30 giugno del 2014 dovrà essere speso per la fine del 2015. I presidenti, con cadenza almeno trimestrale, provvederanno ad aggiornare via internet i dati sullo stato di avanzamento degli interventi. Criteri, modalità ed entità delle risorse saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio che si avvarrà anche della struttura di missione guidata da Erasmo D’Angelis.

Valutazione di impatto ambientale (articoli 19 e 24) - Scende da cinquanta a quaranta il numero di commissari che compone la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale presso il ministero dell’Ambiente. Inoltre, per superare una procedura di infrazione aperta da Bruxelles sul recepimento della direttiva 2011/92/Ue, vengono rivisti alcuni aspetti tecnici relativi ai progetti da sottoporre a valutazione. In particolare, si adegua la definizione di “progetto” a quella europea, portando quindi l’ambito di applicazione della disciplina Via a coincidere con il disposto comunitario. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a Via, prevedendo che «con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente limitatamente ai progetti di infrastrutture e il Ministero per lo sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le soglie nel rispetto dell’Allegato III della direttiva vigente e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali».

Fondi europei (articolo 19) -Per spendere in maniera più efficace i fondi europei rimasti ancora fermi, relativi alla programmazione 2007-2013, vengono introdotte delle deroghe, che si prestano a una doppia lettura. Ai soggetti titolari di risorse destinate “dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi” vengono concessi, per accelerare i tempi, poteri di deroga alle norme del Codice appalti e alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. La formulazione della norma, però, potrebbe aprire a un’operazione di riprogrammazione dei fondi, per velocizzarne la spesa.

Gestione dei rifiuti (articolo 21) - Vengono riviste, appesantendole, le sanzioni per chi tratta i rifiuti senza autorizzazione. Si passa dalla categoria della contravvenzione a quella del delitto e viene introdotta la confisca per i beni che sono serviti a commettere il reato o per i proventi illeciti. In caso di rifiuti non pericolosi la pena massima passa da un anno a due anni di arresto o, in alternativa, trentamila euro di ammenda (prima erano 26mila). In caro di rifiuti pericolosi, invece, l’arresto passa da due a quattro anni e la multa da 26mila a 50mila euro. Vengono appesantite anche le pene per chi realizza discariche non autorizzate e per chi traffica illecitamente rifiuti.

Gestione di materiale radiattivo, nasce la categoria generale OG14 art.22) - Modifiche anche al codice appalti, con il riconoscimento di una lavorazione specifica che riguarda lo smantellamento di impianti e la gestione di rifiuti radioattivi, con l’istituzione di una nuova categoria generale, che si aggiunge alle 13 già istituita. La nuova categoria generale OG14 è dedicata alle attività riconducibili alle «Opere e servizi professionali attinenti allo smantellamento di impianti e gestione di rifiuti radioattivi». All’interno di questa categoria sono incluse «le opere, le attività e gli interventi necessari allo smantellamento e alla messa in sicurezza di impianti nucleari e a tutte le attività connesse e conseguenti». Sono inclusi i seguenti interventi e attività: progettazione e realizzazione di impianti di condizionamento e di trattamento di rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi; progettazione e realizzazione di depositi temporanei e permanenti, nonché di contenitori per il trasporto e la conservazione di materiali e di rifiuti radioattivi; raccolta, trattamento, stoccaggio e conservazione di materiali e rifiuti radioattivi di origine industriale, sanitaria e di ricerca; bonifica di siti e infrastrutture oggetto di contaminazione diretta o indiretta.

Bonifiche, procedura semplificata e accelerata (art. 22) - Sono varie le misure in materia di bonifica dei suoli, attuate dal decreto attraverso la modifica e l’integrazione del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale). Viene introdotta una procedura semplificata per realizzare da parte del privato (a proprie spese) interventi di bonifica. La procedura semplificata – stando al testo del decreto legge – si applica anche alle procedure ordinarie in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto legge. La misura, si legge nella relazione, «risponde alla necessità e urgenza di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina vigente che rallentano l’attuazione e l’approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati». La semplificazione è finalizzata a ridurre il livello di contaminazione «a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione». Dopo la presentazione dei progetti esecutivi alla Regione, la conferenza dei servizi deve essere convocata entro 30 giorni. ed entro i successivi 90 giorni la regione adotta una determinazione conclusiva «che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato». Entro i successivi 30 giorni il promotore comunica l’avvio dell’intervento, che si deve concludere entro massimo 18 mesi (12 mesi più 6 di eventuale proroga). Se si supera questo termine si torna alla procedura ordinaria. Una volta «conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda».

Recupero e riutilizzo dei rifiuti non pericolosi (art. 22) - Novità anche in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Il decreto, intervenendo con una modifica al codice Ambiente (articolo 216), recepisce nell’ordinamento nazionale le procedure autorizzative sulle attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali. In particolare, si dispone che «le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell’Unione Europea adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva».

Bonifica di siti militari (articolo 22) - Il provvedimento interviene anche in materia di bonifica dei siti della Difesa, ai fini di un riutilizzo a scopi diversi. In particolare, spiega la relazione, «la nuova formulazione del comma 5-bis dell’articolo 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche nel rispetto di una maggiore sistematicità dell’impianto normativo del codice dell’ambiente, non reca più alcun riferimento alla materia di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nonché in materia di individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione ad esse applicabili».

Fondo di garanzia opere idriche (art 29) - Nasce il fondo di garanzia per le opere idriche “al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l’efficientamento, per l’adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture”. Il fondo non dovrà portare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i criteri per il suo utilizzo dovranno essere definiti da un Dpcm, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Questi criteri dovranno privilegiare gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, allo scopo di velocizzare gli investimenti.

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Legge Stabilità 2014

Cuneo fiscale: aumentata la detrazione IRPEF sul lavoro dipendente per i contribuenti con redditi annuo fino a 35mila €; istituito il Fondo da cui attingere per finanziare il taglio del costo del lavoro, alimentato con i proventi della Spending Review e della lotta all’ evasione; deduzione IRAP per le assunzioni agevolate con contratti a tempo indeterminato; riduzione dei contributi INAIL per i datori di lavoro, pari ad un risparmio di 1 miliardo. Imprese: rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI; aumentate le aliquote ACE(Aiuto alla Crescita Economica per le aziende che reinvestono gli utili); rifinanziati i contratti di sviluppo nel settore industriale; incrementati il Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento delle imprese esportatrici e per il credito all’esportazione; istitutito un Fondo per sostenere associazioni temporaneee (ATI) e raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Web Tax: istituito l’obbligo di acquistare soluzioni di advertising digitale (servizi di pubblicità e link sponsorizzati online) esclusivamente da soggetti aventi Partita IVA italiana, anche attraverso centri media ed operatori terzi; gli operatori pubblicitari dovranno altresì utilizzare indicatori di profitto specifici, al fine di agevolare la tracciabilità dei fatturati. Esodati: nuova salvaguardia per 17mila esodati (autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi, lavoratori interessati da accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, lavoratori licenziati e in mobilità), con un plafond di 950 milioni dal 2014 al 2020. Pensioni: dal primo gennaio 2014 torna la rivalutazione piena delle pensioni fino a tre volte il minimo (1.500 euro al mese), al 95% per i trattamenti superiori a tre volte il minimo, al 75% per quelli superiori a quattro volte, 50% per quelli superiori a cinque volte, 40% per assegni oltre sei volte il minimo; contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro al 6% sopra i 90mila euro, al 12% sopra i 130mila e al 18% sopra i 193mila euro. IUC: la nuova Imposta Municipale Unica si compone di TASI (tassa sui servizi indivisibili del Comune) + IMU prima casa + TARI; sulle seconde case la somma di TASI e IMU non può superare aliquota dell’1,06%; la TASI ha un’aliquota standard dello 0,1% ma i Comuni possono ridurla, azzerarla o elevarla fino allo 0,35%. Detrazioni edilizie: prorogate per il 2014 le detrazioni al 50% per interventi straordinari di ristrutturazione edilizia immobiliare e del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici; proroga per il 2014 anche per il bonus mobili ma con nuovi requisiti più rigidi.

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Decreto scavi

Operative dal 2 novembre le nuove regole tecniche sulle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. Le nuove regole tecniche per lo scavo e la posa delle reti in fibra ottica entrano in vigore il 2 novembre prossimo, cioè 15 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del 18 ottobre del decreto 1 ottobre 2013 del ministero per lo Sviluppo economico sulle «Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali».
L’ambito di applicazione. Il dm si applica a tutte le operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle strade di tutto il territorio nazionale, sia in ambito urbano che extraurbano. Per infrastrutture digitali si intendono i cavi per la banda larga e quella ultralarga (come definite dal Dl 179/2012 articolo 14, comma 3).
Scavo innovativo a basso impatto ambientale. Accanto allo scavo tradizionale, viene definita una metodologia di scavo «a basso impatto ambientale», che è sempre da preferire. Solo in via residuale si potrà ricorrere alla più impattante tecnologia tradizionale di scavo.
Il ripristino. In caso di scavo di un manto stradale drenante o fonoassorbente, il ripristino deve «garantire la continuità di tali requisiti». Quanto lo scavo interviene su una strada dove sono stati eseguiti lavori di rifacimento entro i 12 mesi precedenti all’istanza di installazione, il ripristino dell’asfalto deve essere esteso all’intera corsia.

Aggiornamento. Il decreto, potrà essere aggiornato ogni due anni, e non si applica ai lavori di posa in opera di infrastrutture digitali autorizzati dal gestore della strada prima dell’entrata in vigore del decreto (cioè appunto il 2 novembre 2013).

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Obblighi sicurezza in materia di ordigni residuati bellici

Ai sensi della Legge 81/2008 esiste l’obbligo a carico delle figure preposte in tema di sicurezza (RDL o RUP, CSP, CSE) di valutare, ridurre od eliminare tutti i rischi residui presumibili presenti in un cantiere temporaneo o mobile. Il rinvenimento di un’ordigno residuato bellico inesploso rappresenta da questo punto di vista già uno dei potenziali rischi residui, almeno in aree geograficamente interessate da eventi bellici relativi ai due conflitti mondiali. Ciò premesso, al fine di definire in modo chiaro  il profilo di responsabilità in materia, ritengo sia dovuta una precisazione sull’interpretazione corretta della Legge 177/2012. Dal punto di vista giuridico la norma si configura come una “norma condizionata”, nel senso che la situazione temporale condizionata, definita al punto 3 del testo di legge (“Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia ….), che è l’effetto giuridico della norma, è subordinata al verificarsi della situazione temporale condizionante (decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della Difesa, di cui al comma 2 del presente articolo) che costituisce il fatto giuridico.  La Legge 177 / 2012 è stata emanata e pubblicata, giuridicamente esiste, ma, relativamente alla parte inerente l’obbligo diretto a carico del CSP, non è ancora entrata in vigore, ciò non produce effetti giuridici, è tecnicamente sospesa. Essendo comunque esistente, le figure preposte sono tenute a conoscere tale normativa, al fine di adeguare i relativi PSC con la definizione del relativo costo di sicurezza. Alla luce di quanto precedentemente definito, si conferma l’importanza di valutare razionalmente in sede progettuale tale rischio residuo, mediante un’adeguata analisi storiografica, contestualizzarlo opportunamente con un’idonea analisi strumentale indiretta, al fine di prevedere e quantificare il successivo costo per l’attività di messa in sicurezza convenzionale (bonifica ordigni bellici) ove necessaria.

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Modifiche procedure V.I.A.

La Commissione europea ha adottato una proposta di revisione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale. Dopo venticinque anni si modifica la normativa vigente sulla base di un’indagine avviata nel corso dell’anno 2010. Oggetto della proposta di emendamento è di includere nella Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di demolizione e di escludere i progetti del settore Difesa e di Protezione Civile, relativamente alle procedure di emergenza. In merito alla qualità delle analisi, viene sancito l’obbligo della procedura di delimitazione del campo di indagine, peraltro già recepito ed obbligatorio in territorio italiano, e si stabilisce che il rapporto di valutazione impatto includa un’analisi delle possibili alternative prevedibili. La normativa in itinere incoraggia le amministrazioni a ricorrere alla prescrizione di modifiche progettuali durante la fase preliminare di screening, evitando possibilmente l’attivazione della procedura completa. Viene altresì prevista l’attivazione di uno sportello unico incaricato di eseguire il coordinamento di tutte le verifiche previste, proponendo tempi certi per la realizzazione delle diverse fasi procedurali previste (consultazione pubblica, verifica assoggettabilità, decisione finale). I tempi previsti a carico delle amministrazioni per completare la procedura sono stabiliti in tre mesi dalla presentazione delle informazioni da parte degli operatori e dal successivo completamento delle consultazioni pubbliche. La presente proposta di modificazione passa ora all’esame del Parlamento e del Consiglio per la successiva approvazione.

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Circolare Lavori Pubblici N. 4536/2012

E’ stata approvata in data 30 ottobre 2012, n. 4536 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre, una circolare firmata dal direttore generale del ministero delle Infrastrutture Bernadette Veca, che fornisce alcuni fondamentali chiarimenti in materia di lavori pubblici, relativi in particolare al mancato coordinamento tra Codice e regolamento dopo le correzioni apportate dal Governo alla disciplina sui lavori pubblici.
In sintesi riportiamo i principali chiarimenti sanciti dalla normativa citata:
• Importo massimo di 40mila euro per l’affidamento fiduciario (in economia) dei servizi di progettazione;
• Obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di ingegneria e architettura solo oltre i centomimila euro.
• Contratto di avvalimento necessario, a pena di esclusione, nelle gare di servizi e forniture.
• Possibilità di di mutare l’avvalimento in subappalto, secondo limiti stabiliti in dettaglio.
• Possibilità di partecipare alle gare di progettazione e fornitura inferiori a 20mila euro anche autocertificando il rispetto degli obblighi contributivi (Durc).
• Possibilità di partecipare alle gare per le imprese che abbiano richiesto la verifica triennale alle Soa prima della scadenza, anche se nel nuovo regolamento non viene stabilito un termine finale per la richiesta di verifica.
Incarichi di progettazione. La circolare affronta il problema del mancato coordinamento tra Codice e regolamento (Dpr 207/2010) sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sotto i 20mila euro. Il Dl 70/2011 (capostipite dei cosiddetti decreti sviluppo) ha innalzato la soglia per gli incarichi fiduciari di progettazione a 40mila euro, «dimenticandosi» di apportare la stessa modifica nelle norme di attuazione contenute nel regolamento.
La circolare ricorda che «le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono sulle fonti di rango secondario.
Si chiarisce pertanto che “l’importo massimo consentito per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia è da intendersi pari a 40.000 euro». Nel caso specifico dei servizi di progettazione si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del Codice. Dunque: cottimo fiduciario tra 40mila e 100mila euro (affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici) e incarico diretto del Rup sotto i 40mila euro.
Sempre in tema di servizi di progettazione la circolare chiarisce anche in quali casi è da considerare vincolante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidare gli incarichi. Secondo il ministero l’obbligo di includere parametri aggiuntivi rispetto al prezzo «vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso».
Avvalimento. La circolare chiarisce innanzitutto che, nonostante le lacune di coordinamento tra Codice e regolamento, l’istituto dell’avvalimento è applicabile anche ai servizi e alle forniture. Questo comporta che, come accade nelle gare di lavori, la mancata presentazione del contratto di avvalimento in gara comporta l’esclusione dalla procedura. Si tratta di una causa di esclusione «tassativa» che vale sia «nell’ipotesi di “mancanza materiale” del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto)».
Altri chiarimenti riguardano il rapporto tra avvalimento e subappalto.
Viene ribadita la possibilità prevista dall’articolo 49, comma 10 del Codice, di mutare l’avvaleimento in subappalto. A condizione, però, di rispettare i limiti imposti dall’articolo 11 del Codice per cui «a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l’istituto dell’avvalimento per il restante 20%».
La facoltà di trasformazione dell’avvalimento in subappalto non può però «essere esercitata in modo automatico», «dovendo, di converso, l’appaltatore, necessariamente proporre l’istanza all’uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all’articolo 118 del codice», tra cui «conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta – a nulla valendo l’eventuale prezzo concordato per l’avvalimento – e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attività realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento».
Durc. Con la circolare arriva un importante chiarimento sull’autocertificazione del documento di regolarità contributiva (Durc) negli appalti di servizi e forniture inferiori a 20mila euro. Il Dl 70/2011 ha infatti previsto che in questi casi il concorrente possa produrre una dichiarazione sostitutiva e che le amministrazioni, invece di acquisire il documento d’ufficio, «sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive». Al riguardo, la circolare chiarisce che oltre che per l’aggiudicazione, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e per il collaudo, la dichiarazione sostitutiva relativa al Durc «è ammissibile» anche per la stipula del contratto.

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Legge 177 del 1 ottobre 2012

In data 1 ottobre 2012 è stato convertito definitivamente in legge (L. 177/2012) il disegno approvato dalle camere (DDL 2892) relativo alle “modifiche ed integrazioni del D. Lgs 81/2008 in materia di ordigni residuati bellici rinvenibili in territorio nazionale. Il testo integrale è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2012.  Le modificazioni approvate e convertite in legge, introdotte dal comma 1 del presente articolo, vanno ad emendare gli articoli 28, 91, 100 e 104 ed gli allegati XI e XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della Difesa. di cui al comma 2 del testo emendato, riprodotto in corsivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivita’ di scavo»;
b) all’articolo 91 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva l’idoneita’ tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita’ di scavo nei cantieri e’ eseguita dal coordinatore per la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e’ collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attivita’ di bonifica preventiva e sistematica e’ svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorita’ militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche’ mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;
c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita’ di scavo,»;
d) all’articolo 104 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacita’ tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attivita’ relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneita’ dell’impresa e’ verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali»;
e) all’allegato XI, dopo il punto 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita’ di scavo»;
f) all’allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita’ di scavo».
2. L’albo di cui al comma 4-bis dell’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi
Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneita’ delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonche’ per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’ o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l’attivita’ le imprese gia’ operanti ai sensi delle medesime disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 1° ottobre 2012

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino

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