PORTALE WEB GIS RISCHIO BELLICO

A decorrere dal 1 gennaio 2020 SNB ha aggiornato un servizio web gis rischio bellico, inserito su specifico portale (piattaforma on line) che consente al fruitore di gestire in maniera autonoma il processo base di adeguamento del documento di valutazione rischi previsto (DVR, DUVRI, PSC) in materia di rischio bellico residuo. Lo strumento in esame consente di ottenere le seguenti opportunità:

  • Accesso illimitato al portale WEB per ricerche storico-documentali su base territoriale complessiva concordata;
  • Accesso illimitato al portale WEB per numero illimitato per disegno generale od opera puntuale progettuale prevista;
  • Accesso a pulsante con richiesta consulenza tecnica integrativa in relazione a specifiche problematiche progettuali;
  • Accesso illimitato al portale WEB per inserimento dati cartografici-documentali a cura ente committente;
  • Aggiornamento continuo su base annua dei dati storico-documentali sensibili emersi nel corso del tempo;
  • Supporto tecnico illimitato con tecnico informatico abilitato per problematiche generali di gestione;
  • Supporto tecnico illimitato per definizione od integrazione cartografica dedicata, secondo esigenze committente;
  • Supporto tecnico al R.U.P., C.S.P., C.S.E. nell’adeguamento del documento di valutazioni rischi in materia VRB; Supporto tecnico illimitato per eventuale predisposizione progetti preliminari di messa in sicurezza convenzionale (Bonifica Bellica Sistematica)

Ulteriori informazioni sul servizio dedicato sono disponibili sul seguente link: https://www.vrbgis.it/

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DATABASE GEOGRAFICO RINVENIMENTI

In relazione al ruolo di collaborazione fornito dal Ministero della Difesa in materia di «Valutazione Rischio Bellico» (database geografico rinvenimenti ordigni) in data 30 luglio 2019 presso la sede del CNI, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale Ingegneri e Geniodifesa avente per tema la bonifica da ordigni bellici. Il Ministero della Difesa, Direzione dei Lavori e del Demanio, nell’ambito della propria attività, ha individuato la necessità di sviluppare uno strumento informativo, denominato “Piattaforma WEB UXO GIS”, denominata S.I.B.O.E. (Sistema Informativo Bonifica Ordigni Esplosivi). Obiettivo futuro prefissato, nell’ambito temporale di 3 anni, è quello di poter fornire ai professionisti incaricati di eseguire la valutazione del rischio bellico (Coordinatori della Sicurezza) uno strumento facilmente consultabile, “centralizzato” ed univoco in cui far confluire tutte le differenti fonti informative utili allo scopo. Il Protocollo, dunque, attraverso la collaborazione tra PA e professionisti, si pone le seguenti finalità: · Sperimentare una piattaforma operativa, completa e precisa, di tutti i dati inerenti le bonifiche belliche effettuate nell’ambito del Territorio nazionale, nell’ottica della interoperabilità tra le Parti. · Aggiornare e completare l’area “Gestione Bonifiche”; · Fornire, pertanto, un unico punto di riferimento “ufficiale” per tutti gli addetti ai lavori all’interno del quale reperire le informazioni utili nel processo di valutazione rischio bellico preliminare; · Implementare i dati disponibili, al fine di rendere le valutazioni quanto più precise e puntuali possibili, con fotografie aeree, nozioni tecniche (Centro di Eccellenza Counter IED), valutazioni del rischio (CNI, gruppi di lavoro), dati informativi disponibili.

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PROCEDURE OPERATIVE VRB

Ai fini di un corretto processo di gestione del rischio bellico residuo, da valutarsi in sede di progettazione definitiva – esecutiva, i coordinatori della sicurezza designati per l’opera progettuale possono fare riferimento alle linee guida sicurezza emanate dal C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) in due fasi successive, produzione originaria 26 maggio 2017 e revisione n 1 del luglio 2018. I testi integrali sono disponibili in formato editabile (pdf) on line, digitando sui seguenti link diretti: http://cni-online.it/Attach/DV12490_ALL.pdf - https://www.tuttoingegnere.it/images/Linee_Guida_BOB_CNI_rev._2018.pdf

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DM Ministero Difesa 28 febbraio 2017

Emanato in data 28 febbraio 2017 il nuovo decreto Ministero Difesa dal titolo “Disciplina tecnica e procedurale dell’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici. (Pubblicato in Giornale Ufficiale della Difesa 10 aprile 2017, n. 10). Il presente decreto va a disciplinare l’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza c vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell’apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n. 82, di seguito denominato “albo”. Ad esso è strettamente connesso il nuovo Disciplinare Tecnico per la Bonifica Sistematica Terrestre (GEN-BST 2017) che organizza le procedure tecnico – amministrative – operativa in materia di rilascio parere vincolante all’esecuzione della bonifica bellica sistematica preventiva e prescrizioni tecniche annesse.

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LINEE GUIDA SICUREZZA C.N.I.

In data 08 febbraio 2017 è stata emanata a cura del Consiglio Nazionale Ingegneri la nuova circolare n.17/U/XIX dal titolo “Linee guida per il C.S.P. relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione”. Si conferma integralmente l’approccio normativo e procedurale da adottare in territorio nazionale, a cura del coordinatore della sicurezza dell’opera, in materia di valutazione rischio bellico e messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), già stabilito da normativa tecnica Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La linea guida in esame ribadisce che la “valutazione del rischio inerente, la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come previsto dall’articolo 28 del D.Lgs 81/2008, rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del predetto decreto”. Si consolida il principio dell’obbligatorietà della “Valutazione Rischio Bellico” come obbligo preposto a cura del Coordinatore della Sicurezza dell’opera ed in caso di livello di rischio non accettabile o non escludibile, si richiede l’attivazione della procedura di messa in sicurezza convenzionale, definita “bonifica ordigni bellici”, intesa come lavorazione autonoma preliminare e propedeutica al cantiere relativo all’opera progettuale primaria. Sarà poi l’Ente Committente ad affidare l’incarico di bonifica ordigni bellici ad impresa specializzata b.c.m. iscritta all’albo ministeriale di riferimento (Ministero della Difesa). La stessa circolare conferma che gli strumenti messi a disposizione del coordinatore per la sicurezza per una razionale valutazione rischio bellico residuo sono gli stessi già descritti dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in circolare del 29 dicembre 2016 (analisi storiografica, analisi documentale ed eventuale analisi strumentale integrativa, nei casi in cui i precedenti strumenti adottati non risultino esaustivi o definitivi).

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Linee Guida ANAC sugli appalti pubblici

Emanate le nuove direttive particolari ANAC in materia di linee guida sugli appalti pubblici, in linea con le indicazioni del Consiglio di Stato, la versione definitiva delle linee guida sugli appalti sottosoglia porta in dote la stretta per i contratti sopra i cinquecentomila euro . In nome della trasparenza l’Anticorruzione prova a invertire l’onere della prova. Se il codice consente sempre il ricorso alle procedure negoziate sotto al milione di euro, dall’Autorità arriva un’indicazione precisa. Il nuovo «Codice dei contratti pubblici» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in esso contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla soft-regulation. L’attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, all’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Codice, inoltre, all’art. 213, comma 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso. Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 216 e 217 del Codice, l’Autorità intende sottoporre a consultazione, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), i primi sette documenti di consultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dal Codice.
Si tratta di:

Con riferimento ai documenti relativi al direttore dei lavori e al direttore dell’esecuzione, il Codice prescrive l’adozione di un’unica linea guida, pertanto, il documento finale di proposta al Ministero delle Infrastrutture sarà unitario.
Si evidenzia che, attesi i tempi ristretti per l’approvazione degli atti definitivi, è concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione del documento. Pertanto, il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 12 del 16 maggio 2016, mediante compilazione dell’apposito modello. Attraverso la consultazione, anche in ossequio a quanto previsto dal Consiglio di Stato che nel parere n. 855 del 1° aprile 2016 richiede una preventiva fase di consultazione che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al decision making process dei soggetti interessati, l’Autorità intende acquisire il punto di vista di tutti i soggetti interessati, su tutti gli argomenti indicati nei documenti presentati, che costituiscono le bozze delle linee guida finali. Si chiede, in altri termini, di inviare osservazioni sulle proposte ivi contenute, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire nelle linee guida, apportare integrazioni su aspetti quali, ad esempio:
- modalità di semplificazione delle procedure operative del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e del responsabile del procedimento;-nuovi criteri per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa che siano in grado di premiare anche innovazione e ricerca; - ulteriori sistemi di semplificazione per le procedure sotto-soglia nonché che garantiscano adeguati livelli di trasparenza, senza inutili oneri aggiuntivi, per gli operatori economici.

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Progetto Fattibilità Tecnica

Ormai di prossima emanazione il decreto attuativo del D.Lgs 50/2016 in materia di progettazione. Come stabilito dall’articolo 23 del medesimo codice, vengono modificati i contenuti sostanziali della progettazione sulla base dei tre livelli standard previsti. Il progetto di fattibilità tecnica rivestirà un ruolo chiave determinante ai fini della progettazione complessiva dell’opera, garantendo alla pubblica amministrazione ed alle imprese stesse un dato tecnico ed economico finale, privo delle modifiche sostanziali che avvenivano nelle successive fasi progettuali. In fase di fattibilità tecnica (ex preliminare) vengono preposte tutte le indagini ed analisi di dettaglio (storiche, geofisiche, sismiche, topografiche, urbanistiche, geologiche, geognostiche) necessarie e funzionali per garantire i livelli di progettazione successivi e la relativa futura “cantierabilità” dell’opera complessiva. In sede di fattibilità tecnica ed economica verranno analizzate tutte le possibili interferenze ed alternative percorribili, compresa l’eventuale “opzione zero”, cioè la non realizzazione dell’intervento. Il progetto definitivo verrà pertanto debitamente ridotto, mentre la progettazione esecutiva dovrà essere integrata da specifico “piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti”, in relazione al ciclo di vita della stessa.

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NUOVO CODICE APPALTI 2016

In dirittura d’arrivo il nuovo codice appalti 2016. Vediamo le principali modifiche previste dal codice in esame, come sinteticamente descritte dal Sole 24 ore.

RUOLO CHIAVE ALL’ANAC - La centralità dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti è la novità maggiore della riforma che il Governo si prepara a licenziare. Dall’obbligo di gestire tutte le banche dati sul settore (escluso l’Avcpass che passa al Mit) fino alla messa a punto delle linee guida necessarie per dare attuazione al nuovo codice sono moltissime le nuove funzioni che il Codice assegna all’Authority, chiamata a vestire definitivamente i panni di organo di regolazione del settore. Compito gravoso per un’Autorità che nel 2015 è stata chiamata a ridurre del 25% le spese di funzionamento in ossequio ai principi di revisione della spesa pubblica.

AUTOSTRADE - Per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, siano scadute, il concedente procede alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento della concessione, «nel rispetto del principio di evidenza pubblica». Il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’opera affidatagli in concessione. Per le società concessionarie prossime alla scadenza, invece, il concedente avvia con congruo anticipo la procedura per l’individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti. «Al fine di escludere soluzione di continuità nell’esercizio dell’infrastruttura, ove possibile, la procedura di gara viene indetta entro 24 mesi precedenti alla scadenza della durata della concessione».

AVCPASS AL MINISTERO - La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per partecipare alle gare dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso l’Avcpass, come avviene ora. Ma questa banca dati sarà trasferita al ministero delle Infrastrutture e denominata “Banca nazionale degli operatori economici”.

AVVALIMENTO - L’istituto viene a grandi linee riprodotto rispetto alla versione del Codice attualmente in vigore. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può allora soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, «facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi». C’è, però, una novità decisiva. La stazione appaltante verifica se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano «i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione». Nel caso in cui ci siano degli ostacoli, l’impresa non viene esclusa dalla gara, ma può «sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione».

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) - E’ uno dei punti più controversi dell’ultima fase. I testi che circolano in queste ore parlano di obbligo di utilizzare il Bim per tutti gli appalti sopra la soglia comunitaria (5,2 milioni di euro per i lavori) dopo sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio ha ammorbidito questa linea, parlando di 12-14 mesi per l’obbligo. Comunque, ci sarà prima una fase transitoria e poi il building information modeling diventerà obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti. Nel frattempo, andranno preparate delle linee guida che serviranno a indicare standard tecnici per tutte le stazioni appaltanti.

CABINA DI REGIA  - Nel testo in dirittura d’arrivo viene confermata una delle novità più rilevanti delle scorse settimane, anche se in versione soft. È, così, prevista la costituzione di unacabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. Per evitare sovrapposizioni con l’Anac, è stato previsto che eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici siano segnalati all’Anticorruzione che, così, manterrà saldamente tra le mani il pallino della regolazione. Sarà un decreto di Palazzo Chigi a stabilire la composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia.

CENTRALI DI COMMITTENZA - Sciolto anche il nodo delle centrali di committenza. Le stazioni appaltanti potranno procedere sempre in via autonoma per i servizi sotto i 40mila euro e per i lavori sotto i 150mila euro. Sopra questa soglia, le stazioni appaltanti potranno acquisire una qualificazione che gli permetterà di fare le gare: sarà l’Anac a tenere il relativo elenco. La qualificazione sarà conseguita in relazione alla complessità delle procedure da gestire. In alternativa, dovranno fare riferimento a una centrale di committenza o a un’unione di Comuni qualificata come centrale di committenza.

CERTIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI - Sempre in merito alla qualificazione, per la prima volta il testo chiarisce all’articolo 27 su quali requisiti sarà costruito il sistema di “certificazione” dell’Anac per le stazioni appaltanti. Quattro i «requisiti di base»: strutture organizzative stabili, presenza di dipendenti con specifiche competenze, sistemi di formazione e aggiornamento, numero di gare svolte nel triennio. Cinque i «requisiti premianti»: attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione, sistemi di gestione in qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, tecnologie telematiche nella gestione delle gare, applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

CONFLITTO DI INTERESSI - Altra grande novità del nuovo Codice. Si ha conflitto d’interesse quando “il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE - Ai concorsi di progettazione vengono dedicati diversi articoli del testo. Il principio è che nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici “sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un piano di fattibilità tecnica ed economica ovvero definitivo”.

CONTRAENTE GENERALE - Freno anticorruzione alle direzioni lavori per i contraenti generali. Questi non potranno più svolgere direttamente il ruolo di direttore lavori. Inoltre, viene istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un albo nazionale, suddiviso in tre sezioni, dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori, di collaudatore degli appalti pubblici dei lavori, in caso di aggiudicazione con lo strumento del contraente generale. “L’iscrizione all’albo è obbligatoria ai fini dell’esercizio delle relative funzioni”.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Recependo l’impulso della delega, il decreto stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni il criterio guida è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico dovrà essere affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti inseriti nell’albo che sarà istituito presso l’Anac. Per gli incarichi di progettazione si potrà usare solo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

CRITERI PREMIALI - Potranno essere previsti criteri premiali, in fase di valutazione delle offerte, per le imprese che si impegnino, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, “nel rispetto del diritto dell’Unione europea”. Oppure che, in via prioritaria, utilizzino gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - Una novità importante arriva nel capitolo dell’ampliamento dei poteri Anac, dove viene reso vincolante il parere che l’Autorità anticorruzione emette in fase di definizione stragiudiziale delle controversie su richiesta di imprese o stazioni appaltanti.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - All’uso del documento di gara unico europeo per la partecipazione alle gare viene dedicato un articolo specifico. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti dovranno accettare il documento unico, per facilitare la vita alle imprese. Entro il 18 aprile del 2018 il documento dovrà essere fornito in via esclusivamente telematica e consisterà “in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale”.

GARE ELETTRONICHE - In materia di gare elettroniche, viene stabilito che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e che l’utilizzo di questi sistemi “non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara”. Per questa previsione, però, non vengono indicati termini o sanzioni.

LAVORI IN HOUSE DEI CONCESSIONARI - Sull’in house viene riprodotta nella sostanza la formula inserita nella delega. Ai concessionari pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione “è fatto obbligo di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture” mediante gara. Quello che resta potrà essere affidato in house. Restano escluse da tale obbligo le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con le procedure di gara ad evidenza pubblica, “secondo il diritto dell’Unione europea”.

INCENTIVO 2% AI DIPENDENTI PA - Cambia la ragione sociale del due per cento, l’incentivo per la progettazione dei dipendenti pubblici. Potrà essere dedicato solo alle attività di “programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Quindi, per la progettazione la Pa dovrà rivolgersi all’esterno.

LEGGE OBIETTIVO - Al superamento della legge Obiettivo il Codice dedica un intero capitolo. Il principio è che bisognerà procedere tramite le regole ordinarie e non più con la legge speciale del 2001. La pianificazione delle infrastrutture di interesse nazionale passerà dal piano generale dei trasporti e della logistica.

LINEE GUIDA PER LE GARE ELETTRONICHE - Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, Consip, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza procedono alla revisione degli accordi quadro, delle convenzioni e delle procedure di appalto utilizzabili, “al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

LOTTI - Per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente e tecnicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nella determina a contrarre. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.

PAGAMENTI DIRETTI - Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta di sub- appaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

PARTENARIATI PER L’INNOVAZIONE - Nascono i partenariati per l’innovazione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori potranno ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

PROGRAMMAZIONE - Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

RATING REPUTAZIONALE - E’ un sistema di valutazione basato sul curriculum dell’impresa, tra le novità chiave già annunciate in fase di scrittura della legge delega. Sarà una determinazione dell’Anac a regolare il meccanismo, che introdurrà misure premiali «connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili» e su «accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi».

REQUISITI DI ACCESSO ALLE GARE - Le nuove regole, anziché frenare, hanno fatto un grande passo in avanti per rendere più difficile la vita agli operatori economici. E hanno incamerato in blocco nel Codice anche i passaggi per i quali le direttive parlavano di recepimento facoltativo. Ne viene fuori un sistema che affida grandissimi poteri di verifica alle pubbliche amministrazioni. Le stazioni appaltanti escludono in ogni momento dalla partecipazione ad appalti o subappalti i soggetti condannati in via definitiva per alcuni reati: partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile. Altro punto nel mirino saranno le violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia fiscale o di contributi previdenziali. Peseranno, poi, anche altri fattori: il rispetto degli obblighi di carattere ambientale indicati dal Codice, il fallimento o l’attivazione di una procedura di insolvenza o di liquidazione, esclusi i concordati con continuità. Fin qui le norme riproducono, con qualche variazione, il sistema già in vigore. Le pubbliche amministrazioni, però, incassano diverse prerogative nuove. La stazione appaltante, infatti, potrà dimostrare che l’impresa si è resa colpevole di gravi illeciti professionali o di significative carenze in un precedente contratto, che ha concluso accordi e ha posto in essere pratiche per falsare la concorrenza, che ha tentato di influenzare un’aggiudicazione, che si trova in una situazione di conflitto di interessi. Seguendo un modello anglosassone, allora, la Pa potrà scandagliare la condotta dell’impresa e il suo curriculum: chi ha causato, con le sue carenze in fase di esecuzione, la risoluzione anticipata di un contratto potrà essere bloccato.

RISCHIO OPERATIVO - Per le concessioni viene più volte posto l’accento sul rischio operativo. Il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato “tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”. Quindi, basta con le concessioni fuori mercato.

RUP - Il nuovo Codice pone l’accento sulle competenze del responsabile unico del procedimento. Il Rup, infatti, “deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato”. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura “deve essere un tecnico”. Per le amministrazioni aggiudicatrici “deve essere un dipendente di ruolo”.

SOTTO SOGLIA - Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro per i lavori o per le forniture e servizi si potrà procedere tramite procedura negoziata “previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

SUBAPPALTO - Sul subappalto, in sostanza, si sta facendo strada l’ipotesi di riproporre i contenuti della delega. Qui, infatti, si stabilisce che in alcuni casi (da definire nell’ambito del Codice) andranno indicati a monte tre subappaltatori per ogni categoria di lavori da subaffidare. Il titolare dell’appalto, in questo quadro, si dovrà impegnare a garantire l’assenza di cause di esclusione e a sostituire le imprese prive dei requisiti di qualificazione. In questo modo, si evita che il subappalto diventi una giungla priva di controlli e si cerca di imbrigliarlo all’interno di confini precisi.

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PARERE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 29/12/2015

Posto un ulteriore tassello nella gestione del processo di valutazione rischio bellico residuo, prevista come noto da normativa nazionale in essere (T.U.S. 81/2008 e s.m.i. Legge 177/2012).  In data 29 dicembre 2015, in esito a specifico interpello prodotto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente legiferante di concerto con il Ministero della Difesa, ai sensi del D.M.82/2015  del”Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177., ha emesso parere in merito all’attività di “Valutazione Rischio Bellico”, obbligo sancito ai sensi della medesima legislazione (Legge n.177/2012). Nel merito, in risposta a tre quesiti specifici posti, l’organo ministeriale ha sancito i seguenti principi cardine in materia: a) La valutazione del rischio bellico deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi tipo e natura; b) La valutazione del rischio bellico deve sempre essere eseguita dal C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) nell’ambito del P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento), utilizzando come strumenti analisi storiografica, analisi documentale e, ove non esaustive le precedenti, un’analisi strumentale integrativa; c) Non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale univoca di tutte le aree del territorio nazionale interessate da rinvenimenti di ordigni residuati bellici. In merito a ciò il Ministero della Difesa, organo preposto ad emettere “parere vincolante” in materia di messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), ha avviato un progetto di elaborazione di un database geografico atto ad armonizzare tali informazioni, da mettere a disposizione in futuro di ogni soggetto interessato che ne’ abbia necessità.

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Decreto attuativo n 82 del 11 maggio 2015

Iter finalmente concluso; in data 26 giugno 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.146 il testo finale del Decreto Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al nuovo regolamento attuativo per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici. Il nuovo testo legislativo (D.M. n.82/2015) conferisce definitivamente piena efficacia alla Legge n 177 del 1 ottobre 2012 (modifiche ed integrazioni al T.U.S. 81/2008 in materia di ordigni residuati bellici), sancendo di diritto l’obbligo a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ad effettuare la “Valutazione del Rischio Bellico (V.R.B.)” in tutti i cantieri temporanei e mobili oggetto di scavo, di cui al D.Lgs 81/2008 e la facoltà di prevedere la successiva messa in sicurezza convenzionale (bonifica ordigni esplosivi residuati bellici). La legge 177/2012 definisce l’obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi che, con marcata frequenza, interessano cantieri temporanei o mobili dove sono previste attività di scavo. La legge 177/2012, come  noto, apporta alcune modifiche sostanziali al D. Lgs.81/08, introducendo l’obbligo diretto di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in territorio nazionale. Tale decreto attuativo ha confermato la necessità di prevedere interventi di programmazione di messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica) in territori storicamente caratterizzati dalla presenza di tale rischio residuo, al fine di garantire i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di rinvenimento e rischio di esplosione derivante dall’attivazione accidentale di ordigni esplosivi residuati bellici.

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